Va preliminarmente osservato che, sebbene con la riforma del Terzo settore sia stata definitivamente superata la categoria fiscale delle Onlus (che sarà sostituita dagli enti del Terzo Settore - ETS, i quali sostanzialmente ne riprendono i tratti essenziali), in attesa dell’abrogazione definitiva di gran parte della normativa sulle Onlus, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale continuerà ad applicarsi il complesso delle norme e delle prassi fin qui esistenti.
Entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea per la disciplina fiscale, le Onlus dovranno scegliere se iscriversi o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L’ente, nel caso decidesse di iscriversi in tale Registro, dovrà anche decidere in quale delle seguenti sezioni iscriversi: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Infatti, se riguardo alle ODV e alle APS già iscritte nei rispettivi registri gestiti dalle Regioni o dalle Province autonome l’art. 54 del D.Lgs. 117/2017 prevede una trasmigrazione automatica nel Runts, per le Onlus il Codice del Terzo settore non prevede un simile percorso.