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Riguardo il servizio

Va preliminarmente osservato che, sebbene con la riforma del Terzo settore sia stata definitivamente superata la categoria fiscale delle Onlus (che sarà sostituita dagli enti del Terzo Settore - ETS, i quali sostanzialmente ne riprendono i tratti essenziali), in attesa dell’abrogazione definitiva di gran parte della normativa sulle Onlus, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale continuerà ad applicarsi il complesso delle norme e delle prassi fin qui esistenti.

Entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea per la disciplina fiscale, le Onlus dovranno scegliere se iscriversi o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L’ente, nel caso decidesse di iscriversi in tale Registro, dovrà anche decidere in quale delle seguenti sezioni iscriversi: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Infatti, se riguardo alle ODV e alle APS già iscritte nei rispettivi registri gestiti dalle Regioni o dalle Province autonome l’art. 54 del D.Lgs. 117/2017 prevede una trasmigrazione automatica nel Runts, per le Onlus il Codice del Terzo settore non prevede un simile percorso.