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Riguardo il servizio

La normativa di riferimento propria delle associazioni di volontariato è stata fino alla riforma del Terzo settore la legge-quadro sul volontariato, Legge 11.08.1991, n. 266, alla quale ha fatto seguito una consistente legiferazione regionale, per dare attuazione ai principi ivi espressi. La richiamata legge-quadro sul volontariato è stata abrogata con effetto immediato dal D.Lgs. 03.08.2017, n. 117, nel cui Titolo III (artt. 17-19) si rinvengono le nozioni di “volontario”, di “attività di volontariato” e la relativa disciplina. La scelta compiuta dal Legislatore delegato è stata quella di tracciare una volta per tutte il perimetro giuridico del volontariato e dell'attività posta in essere dal volontario, anche in ragione del fatto che quest'ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore, e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato.

Ma vediamolo nel dettaglio il Titolo III del decreto in esame rubricato “Del volontariato e delle attività di volontariato”. L'articolo 17, comma l, consente agli enti del Terzo settore (tutti) di avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, dei quali devono tenere un apposito registro. Il comma 2 definisce il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Dalla gratuità dell'attività del volontario discende il divieto assoluto e incondizionato di retribuire l'attività da lui prestata. Al volontario, infatti, possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, peraltro entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente per il quale ha operato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.