Tra i diversi soggetti del Terzo settore, le imprese sociali si caratterizzano per un maggiore orientamento al mercato, dato che svolgono una normale attività imprenditoriale.
Tale tipo d’impresa ha trovato la sua regolamentazione nel D.Lgs. 24.03.06 n. 155 fino alla sua abrogazione avvenuta per opera del D.Lgs. 112/17 di attuazione della Legge delega 106/16, con il quale il Legislatore ha provato a migliorare la sua disciplina soprattutto in riferimento al regime fiscale, rimuovendo le principali barriere al suo sviluppo e introducendo misure volte a migliorare la governance e a potenziare il controllo pubblico.
In particolare, l’articolo l del D.Lgs. 112/17 reca la definizione di impresa sociale, quale organizzazione privata, costituita anche in forma societaria, che esercita in via stabile (cioè professionalmente e non occasionalmente) e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L'impresa sociale, dunque, viene ricompresa nel perimetro degli enti del Terzo settore, in quanto anch'essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi. Dalla lettura della norma, emerge altresì che l'impresa sociale si configura come una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel richiamato decreto agli articoli da 2 a 14.
L'articolo 2 del D.Lgs. 112/17 contiene l'elencazione delle attività di interesse generale da esercitarsi affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale. La norma prevede una ridefinizione ed un ampliamento di dette attività rispetto alla precedente disciplina, che tiene conto, da un lato, dell'estensione degli ambiti di azione degli enti del Terzo settore dovuti anche ai mutamenti sociali, e dall'altro, delle leggi succedutesi nel tempo. Inoltre, l'elenco delle attività di interesse generale sarà suscettibile di aggiornamento da farsi con DPCM.