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Riguardo il servizio

Le Cooperative sociali – che per la natura della loro azione godono di particolari agevolazioni fiscali e di un favorevole regime IVA – oltre ad avere uno scopo mutualistico interno (vantaggi per i propri soci), hanno uno scopo mutualistico esterno, cioè hanno finalità solidaristiche nei confronti della collettività e del territorio in cui operano.

Le Cooperative sociali sono di diritto cooperative a mutualità prevalente. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 112/17 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, e che ad esse si applicano le disposizioni del richiamato decreto sull'impresa sociale, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

La Legge n. 381/91 individua due tipi di cooperative sociali:

1) cooperative “di tipo A”, destinate ad occuparsi della gestione dei servizi socio- sanitari, assistenziali ed educativi, come per esempio, centri sociali, case alloggio, centri rieducativi, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, strutture sanitarie, attività di assistenza infermieristica, servizi domiciliari di assistenza, ecc., offrendo un servizio agli utenti che possono essere anche non soci. Inoltre, alla luce della richiamata modifica dell'art. 1 della Legge 381/91, operata dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 112/17, le cooperative sociali di tipo A potranno porre in essere le seguenti altre attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 08.11.00, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05.02.92, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22.06.16, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14.02.01, pubblicato nella “G.U.” n. 129 del 06.06.01, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.03.03, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 2, numero 99, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.14, e successive modificazioni; delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, co. 2, del D.Lgs. 18.04.16, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19.11.07, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto co., della Legge 24.12.54, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

2) cooperative “di tipo B”, destinate allo svolgimento di attività produttive (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione).

Si tratta, quindi, di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, impiegando le risorse offerte, ad esempio, dall'agricoltura, dalla zootecnia, dall'artigianato, dal commercio equo e solidale, dal mondo dei trasporti ecc., per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana.