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Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - (ONLUS)

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ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE – ONLUS

Va preliminarmente osservato che, sebbene con la Riforma del Terzo settore sia stata definitivamente superata la categoria fiscale delle ONLUS (che, come detto,
sarà sostituita dagli ETS – Enti del Terzo Settore, i quali sostanzialmente ne riprendono i tratti essenziali), fino a quando il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali non regolamenterà il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore, ed, in particolare, in attesa dell'abrogazione definitiva di gran parte della normativa sulle ONLUS25, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale continuerà ad applicarsi il complesso delle norme e delle prassi fin qui esistenti.

Pertanto, giova ricordare che con l'introduzione del Decreto Legislativo 460/97, il nostro Legislatore ha riordinato la normativa tributaria e ha fornito una
definizione di ente non commerciale quale soggetto destinatario di speciali agevolazioni fiscali. In particolare, l'articolo 10 di detto decreto ha introdotto nell'ordinamento le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

All'interno dei soggetti del Terzo settore, le ONLUS costituiscono una categoria rilevante ai soli fini fiscali, alla quale è destinato un regime tributario di favore in
considerazione delle finalità di solidarietà sociale perseguite. Tale articolo, quindi, indica una “categoria del diritto tributario” e non un'ulteriore “tipologia giuridica” di diritto civile di organizzazione non profit. Ne deriva che possono qualificarsi  come ONLUS, le associazioni con o senza personalità giuridica, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere privato, purché perseguano finalità meritevoli di tutela.

Al contrario, non possono qualificarsi come ONLUS e sono soggetti esclusi: gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Per quanto riguarda la partecipazione alle ONLUS di enti pubblici, la Circolare n. 38/E dell'1 agosto 2011 dell'Agenzia delle Entrate, chiarisce che «la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS». Tale chiarimento mira anche a ridurre l'utilizzo di risorse pubbliche in specifici ambiti e ad incentivare nuove soluzioni di partenariato attivo fra le organizzazioni del Terzo settore, da un lato; e gli enti pubblici e le società commerciali, dall'altro, in specie alla luce del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, in virtù del quale: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Sul punto, si precisa che l'enunciata sussidiarietà (orizzontale) si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale
provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati); e i pubblici poteri intervengono in funzione “sussidiaria”, di programmazione,
di coordinamento ed eventualmente di gestione. La condizione necessaria per acquisire la qualifica di ONLUS è individuata dalla finalità di solidarietà sociale rivolta ad apportare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, sociali, economiche o familiari, oppure a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti umanitari.

L'articolo 10 del decreto in esame specifica che le finalità di solidarietà sociale si intendono sempre perseguite per i soggetti del Terzo settore che svolgono attività in uno o più dei settori riferibili a:
  1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
  2. assistenza sanitaria;
  3. beneficenza;
  4. istruzione;
  5. formazione;
  6. sport dilettantistico;
  7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
  8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  9. promozione della cultura e dell'arte;
  10. tutela dei diritti civili;
  11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  12. cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
  13. esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.


Ulteriore condizione necessaria per acquisire la qualifica di ONLUS, è che gli  statuti o atti costitutivi devono prevedere le seguenti clausole, indicate dal medesimo
art. 10, comma 1, di tale decreto:
  1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
  3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  5. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  6. l'obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna.

Inoltre, l'art. 10, co. 8, prevede l'automatica acquisizione della qualifica di ONLUS (ONLUS di diritto) per:
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale;
  • le organizzazioni non governative (ONG);
  • le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del Registro prefettizio;
  • i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Le ONLUS in possesso dei requisiti sopra elencati possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'IVA e le altre imposte indirette. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che ai sensi del richiamato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai fini delle imposte dirette non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali; inoltre, non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o dai partecipanti a titolo di contributo o quote associative, non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante le manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi, o ancora, non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni in regime convenzionale.

Per quanto riguarda l'IVA, poi, non c'è l'obbligo di ricevuta o di scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali. Mentre tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette, ricordiamo l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative. Per beneficiare delle agevolazioni, i soggetti interessati devono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, presentando una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, non richiesta per le ONLUS di diritto. Tuttavia, a fronte delle molteplici agevolazioni finanziarie e fiscali, sono previsti importanti vincoli di carattere statutario e contabile, poiché essendo la struttura più agevolata è anche quella più controllata dalle autorità pubbliche. Pertanto, sarà opportuno esaminare attentamente le attività associative e le relative fonti di entrata (attuali e future) di cui si dispone, per essere certi che la forma ONLUS sia veramente la più conveniente.

Per esempio, se un'associazione intende esercitare attività completamente irrilevanti dal punto di vista fiscale, finanziate solo da quote associative e/o piccoli contributi (pubblici e privati), non ha senso acquisire la qualifica di ONLUS poiché, probabilmente, nessuna agevolazione fiscale potrebbe essere utilizzata, a fronte di stringenti vincoli amministrativi; in questo caso, non ci sarebbe nessun vantaggio per l'associazione. Di contro, se l'associazione intende sviluppare attività organizzate, ricorrere al fundraising privato (raccolta fondi), stipulare convenzioni con gli enti pubblici o esercitare attività imprenditoriali marginali, la qualifica di ONLUS consente di godere di importanti benefici fiscali quali, ad esempio, l'esenzione IRES, le agevolazioni fiscali per i donatori (persone fisiche e imprese), esenzione di tributi locali, ecc.. È consigliabile, comunque, valutare la possibilità di non chiedere direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate l'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS, bensì di ottenere l'iscrizione, tramite la Provincia, al Registro regionale del volontariato. Un'associazione di volontariato iscritta nel relativo Registro regionale del volontariato è, infatti, “di diritto” ONLUS e, quindi, può godere di tutti i benefici previsti dalla legge, indipendentemente dal contenuto dello statuto, dagli adempimenti contabili previsti dalla normativa sulle ONLUS e dalla comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate.

Chiedendo tramite la Provincia l'iscrizione al Registro regionale del volontariato:
  • si è soggetti, plausibilmente, a minori accertamenti o verifiche fiscali;
  • si acquisisce in via automatica la qualifica di ONLUS, con tutti i conseguenti benefici fiscali e finanziari (es: contributi pubblici e privati);
  • si semplificano gli adempimenti contabili e di bilancio;
  • si conserva una maggiore autonomia statutaria e operativa.
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