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Cooperative sociali

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COOPERATIVE SOCIALI
 
Le Cooperative sociali – che per la natura della loro azione godono di particolari agevolazioni fiscali e di un favorevole regime IVA – oltre ad avere uno scopo mutualistico interno (vantaggi per i propri soci), hanno uno scopo mutualistico esterno, cioè hanno finalità solidaristiche nei confronti della collettività e del territorio in cui operano.

Le Cooperative sociali sono di diritto cooperative a mutualità prevalente. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 112/17 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, e che ad esse si applicano le disposizioni del richiamato decreto sull'impresa sociale, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

L'attribuzione della qualifica ope legis comporta che le cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla Legge n. 381 del 1991, diversamente dalle altre tipologie di enti, si considerano imprese sociali, a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione, posti dagli articoli da 2 a 13 del decreto in oggetto, la cui applicazione a questi enti è infatti esclusa. Si fa presente, inoltre, che alle cooperative sociali (e loro consorzi) si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, sempre del decreto in questione, incluse le disposizioni di natura fiscale, che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative, in quanto compatibili.
 
Detto questo, bisogna dire che la Legge n. 381/91 individua due tipi di cooperative sociali:

  1. cooperative “di tipo A”, destinate ad occuparsi della gestione dei servizi socio- sanitari, assistenziali ed educativi, come per esempio, centri sociali, case alloggio, centri rieducativi, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, strutture sanitarie, attività di assistenza infermieristica, servizi domiciliari di assistenza, ecc., offrendo un servizio agli utenti che possono essere anche non soci. Inoltre, alla luce della richiamata modifica dell'art. 1 della Legge 381/91, operata dall'art. 17, co. 1 del D.Lgs. 112/17, le cooperative sociali di tipo A potranno porre in essere le seguenti altre attività:
    - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 08.11.00, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05.02.92, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22.06.16, n. 112, e successive modificazioni;
    - interventi e prestazioni sanitarie;
    - prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14.02.01, pubblicato nella “G.U.” n. 129 del 06.06.01, e successive modificazioni;
    - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.03.03, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
    - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 2, numero 99, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.14, e successive modificazioni; delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, co. 2, del D.Lgs. 18.04.16, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19.11.07, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto co., della Legge 24.12.54, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

    2. cooperative “di tipo B”, destinate allo svolgimento di attività produttive (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione).
 
Si tratta, quindi, di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, impiegando le risorse offerte, ad esempio, dall'agricoltura, dalla zootecnia, dall'artigianato, dal commercio equo e solidale, dal mondo dei trasporti ecc., per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana.

Il personale può essere occupato in tutti i settori della cooperativa, secondo forme contrattuali differenti. In parte, stabilmente; in parte, con durata legata alla progettualità sociale, sia attraverso contratti tradizionali, sia attraverso forme di inserimento come la borsa lavoro e il tirocinio. Più in dettaglio, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Al fine di ben effettuare il calcolo relativo al 30% dei soggetti svantaggiati che devono essere presenti nell'organico di una cooperativa sociale di tipo B, si ricorda che, nel 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che il limite del 30% deve essere inteso come «media annuale dei lavoratori in forza». Ad ogni modo, bisognerà fare anche attenzione a quanto è dettato sul punto dalle singole normative regionali.

Per quanto attiene la modalità di calcolo, il medesimo Ministero ha precisato che la determinazione della detta quota deve essere effettuata per “teste”, ossia per persone, e non considerando le ore effettivamente svolte dagli stessi lavoratori. Nelle cooperative sociali, possono coesistere diverse tipologie di soci: i soci prestatori che svolgono attività lavorativa retribuita; i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente; i soci fruitori, ossia le persone beneficiarie dei servizi. Inoltre, le disposizioni della richiamata Legge 381/91 trovano applicazione anche nei confronti dei consorzi costituiti come società cooperative, ma solo nel caso in cui la base sociale sia formata in misura non inferiore del 70% da cooperative sociali.

Per completare il discorso, va detto che il D.M. 23.06.04 ha istituito l'Albo Nazionale delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero delle Attività Produt133 tive, e si avvale di uffici presso le Camere di Commercio. Esso è suddiviso in due sezioni. La prima è dedicata alle società cooperative a mutualità prevalente, nel cui ambito è stata creata un'ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come appunto le cooperative sociali (qualificate in tal modo direttamente dalla legge). La seconda sezione è dedicata alle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. A ciò, va aggiunto che le cooperative sociali – considerate dal D.Lgs. 117/17 “Enti del Terzo settore” – possono iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore nell'apposita sezione “Imprese sociali” che include le cooperative sociali.

Avvocato Giuseppe Brandi

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