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CONTRASSEGNO PER DISABILI

17/3/2014

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Domanda: Il rilascio del contrassegno invalidi per autovetture, presuppone che l’invalido sia il possessore del mezzo di trasporto dallo stesso utilizzato? Questa autorizzazione può essere rilasciata all’invalido, pur in mancanza di patente, ove faccia uso di veicoli guidati da terzi.

Risposta: Il contrassegno speciale, previsto dall’articolo 12 del D.P.R. 24.07.96 n. 503, con riferimento all’articolo 188 del Codice della strada e dell’articolo 381 del relativo Regolamento di esecuzione, viene rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, previa domanda e specifico accertamento sanitario. Il contrassegno ha la validità di 5 anni, è strettamente personale, non è vincolato a uno specifico veicolo o al possesso della patente di guida, e ha valore su tutto il territorio nazionale.

Domanda: La polizia municipale sta procedendo al sequestro di contrassegni per handicappati, quando a seguito di controllo, non viene trovato il titolare dell’autorizzazione senza emettere alcuna sanzione. È corretta questa procedura?

Risposta: La materia è regolata dagli articoli 7 e 188 del Codice della Strada, dall’articolo 381 del Regolamento di esecuzione e dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 503/96 che non prevedono sanzioni per l’uso abusivo del contrassegno invalidi. Senza dubbio il Comune ha il diritto-dovere di reprimere gli abusi, ma nel rispetto della normativa riconosciuta alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Al riguardo si ritiene che il contrassegno invalidi non possa essere “ritirato” senza la debita contestazione dell’uso abusivo e la redazione del relativo verbale, come da principio di carattere generale implicito nel Codice della strada.

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