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INVALIDITA' CIVILE

17/3/2014

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Domanda: Cosa devo fare per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile?

Risposta: Dall’01.01.10 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate all’I.N.P.S. unitamente alla certificazione medica, unicamente per via telematica (internet).
Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve pertanto recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante; deve poi presentare all’I.N.P.S. via Internet, direttamente, oppure tramite un Patronato o un’Associazioni di categoria, la domanda di riconoscimento dei benefici. Deve, infine, effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione A.S.L. integrata da un medico I.N.P.S., nella data che gli verrà comunicata.
Per chi chiede la visita domiciliare il medico certificatore dovrà compilare ed inviare (sempre per via telematica) il certificato di intrasportabilità almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita.
Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.
Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive saranno considerate come una rinucia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa. La Commissione dell’Azieda A.S.L. è integrata con un medico dell’I.N.P.S. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione. Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’I.N.P.S., che provvederà ad inviarlo al domicilio dell’interessato. Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico l’interessato verrà invitato a completare la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici. Nel caso in cui il parere della Commissione non sia unanime l’I.N.P.S. sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che verranno esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’I.N.P.S. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure provvedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni. Concluso l’iter sanitario l’Amministrazione titolare del potere concessorio verificherà i requisiti amministrativi ed invierà al domicilio dell’interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.
Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso entro 180 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale.

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EDILIZIA E URBANISTICA - HANDICAP E BARRIERE ARCHITETTONICHE

17/3/2014

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Domanda: A causa di una invalidità civile riconosciuta, installai due montascale: uno nella mia abitazione principale dove ho la residenza, l’altro nella mia seconda casa. Per entrambe feci la richiesta di contributo in base alla Legge 13/1989. Il comune di residenza rispose che non aveva i fondi, il secondo comune che sulle seconde case non era dovuto il contributo. Il diritto sussiste anche sulle seconde case?

Risposta: Tra i requisiti necessari ai fini dell’erogazione del contributo economico riconosciuto ai portatori di handicap per la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, la Legge 13/198 prevede che il disabile debba avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile. Il contributo, quindi, può essere richiesto solo per l’immobile in cui il soggetto ha abituale dimora.

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LAVORO E MINORI

17/3/2014

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Domanda: Qual è l’età minima per lavorare?

Risposta: Il lavoro dei fanciulli (i minori che non hanno compiuto i 15 anni) e degli adolescenti (persone di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti) è disciplinato e tutelato dalla Legge 17.10.67 n. 977. La regola generale posta dalla legge è che l’età minima per l’ammissione al lavoro, anche per gli apprendisti, è di 15 anni compiuti. Tuttavia questa regola incontra alcune eccezioni: in agricoltura e nei servizi familiari, l’età minima per l’ammissione al lavoro è di 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con la tutela della salute del minore e non comporti la trasgressione dell’obbligo scolastico; nelle attività non industriali, i fanciulli di età non inferiore a 14 anni compiuti possono essere ammessi a lavori leggeri (meglio precisati nel D.P.R. 04.01.71, n. 36), che siano compatibili con la tutela della salute, non comportino trasgressione all’obbligo scolastico e sempre che il minore non sia adibito a lavoro notturno e festivo. È prevista una deroga anche per la preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche.
La legge appronta particolari tutele a favore dei fanciulli e adolescenti che siano impiegati al lavoro. In particolare, i minori di 16 anni non possono essere adibiti ai lavori pericolosi, insalubri e faticosi, precisati dal D.P.R. 20/01/76 n. 432 (in ogni caso, la legge stessa pone precisi limiti in ordine al sollevamento e trasporto di pesi da parte dei fanciulli e degli adolescenti); è vietato adibire i fanciulli e gli adolescenti a lavori sotterranei in miniere o cave o gallerie, nonché alla somministrazione di bevande alcooliche. L’ammissione al lavoro deve essere preceduta da una visita medica che certifichi l’idoneità del minore al lavoro cui sarà adibito. La legge prevede infine un particolare trattamento di salvaguardia in tema di ferie, orario di lavoro, lavoro notturno, riposo settimanale. La violazione delle norme della Legge 977/1967 comporta l’inflizione di sanzioni penali, peraltro modeste.

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