Lun - Ven: 8:00 - 17:30
P.za degli Artisti, 27, Napoli
Siamo uno Studio Legale situato a Napoli

December 5, 2022

No di certo; possono essere stigmatizzate come condotte di mobbing soltanto le fattispecie più gravi e non certo i meri episodi di inurbanità, scortesia o maleducazione. Per mobbing, infatti, si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente del lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. L’apprezzamento circa la sussistenza in concreto degli estremi del mobbing costituisce valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità. Di recente la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un lavoratore per non aver ravvisato un nesso causale tra la patologia psichica da cui il medesimo era risultato affetto e il disagio derivante dall’ambiente lavorativo e non essendo stato nemmeno possibile individuare i soggetti responsabili dell’allegato mobbing con riferimento a comportamenti specifici e rilevanti (Cassazione 10.01.2012 n. 87).