La Legge 431/1998 ha novellato la materia delle locazioni abitative lasciando però in essere alcune disposizioni della Legge 392/1978 (Equo canone). Il mancato pagamento degli oneri condominiali, ove la morosità superi due mensilità di canone, determina la morosità e quindi è causa di risoluzione per inadempimento e sfratto per morosità. Tuttavia, la morosità può essere sanata in sede giudiziale ex articolo 55, Legge 392/1978, per non più di tre volte in un quadriennio.