La legislazione attualmente esistente sul Terzo settore è frutto di interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo, in qualche modo indipendenti l'uno dall'altro, ed esigono una revisione organica che metta insieme i vari pezzi e li modifichi all'uso di una visione unica.
In tale direzione, anche se con molto ritardo, si è mosso il nostro Legislatore: il 9 aprile 2015, la Camera dei Deputati ha concluso l'esame in prima lettura del Disegno di Legge del Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale. Il provvedimento, approvato dal Senato con modifiche il 30 marzo 2016, è stato trasmesso alla Camera che, nella seduta del 25 maggio 2016, lo ha approvato in via definitiva senza più modificarlo.
Sulla “G.U.” n. 141 del 18 giugno 2016, è stata, quindi, pubblicata la Legge 06.06.16, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, in vigore dal 03.07.16, finalizzata ad operare una riforma complessiva degli enti privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale.
In particolare, il Legislatore si è posto l'obiettivo di operare un riordino complessivo ed organico della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, in attuazione del principio di sussidiarietà. Ciò, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore, in attuazione degli articoli 2, 3, secondocomma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione.
In attuazione di tale legge, dunque, il Governo ha dapprima emanato il D.Lgs. 06.03.17, n. 40 (“Istituzione e disciplina del servizio civile universale”); quindi, nel marzo 2017, con atto n. 403 ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'approvazione dello statuto della “Fondazione Italia sociale”,dal quale è derivato il D.P.R. del 28 luglio 2017 (pubblicato sulla “G.U.” del 09.09.17).
Da ultimo, il 18 luglio 2017, è stato pubblicato sulla “G.U.” il D.Lgs. 111/17 sul 5 per 1000, il 19 luglio 2017 il D.Lgs. 112/17 sulla disciplina dell'Impresa sociale e il 2 agosto 2017 il corposo D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che con i suoi 104 articoli raggruppati in 12 titoli, disciplina gli enti del Terzo settore ingenerale (Titolo II), il volontariato e la relativa attività (Titolo III), le associazioni e le fondazioni del Terzo settore (Titolo IV), le particolari categorie di enti quali le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici. Viene, inoltre, istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore (Titolo VI), nonché vengono regolamentati gli aspetti tributari e fiscali e inserite nuove disposizioni e procedure in tema di controlli (Titolo XI).
Si ricorda però che l'attuazione completa della riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e della disciplina del servizio civile universale avverrà non prima del 2019, perché affidata ad altri importanti passaggi. Per tradurre in pratica le nuove disposizioni, infatti, servono circa una quarantina di atti, fra provvedimentidei ministeri e autorizzazioni dell'Unione europea. Dunque, tutti gli organismi che operano nel sociale hanno ancora tempo per adeguare gratuitamente i propri statuti alle nuove prescrizioni legislative e, quindi, per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’attività professionale dell’Avvocato Giuseppe Brandi si è concentrata nell’assistenza strategica degli ETS e nella formazione e divulgazione del Terzo Settore, anche per rispondere ai bisogni nuovi e crescenti di questo mondo sempre più alla ricerca di profili professionali qualificati e adeguati.
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